La Guardia di Finanza lo scorso 07 luglio 2017 ha emesso la Circolare n. 210557 con la quale ha chiarito alcuni aspetti inerenti l’attuazione della Direttiva (UE) 849/2015 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) avvenuta per mezzo del D.Lgs. n. 90/2017, fornendo le direttive operative per l’attività delle Unità operative del Corpo in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Tra i diversi argomenti affrontati nel documento di prassi rientra la disciplina delle sanzioni penali previste in caso di violazione degli obblighi antiriciclaggio contenute nell’art. 55 del nuovo D.Lgs. n. 231/2007, come sostituito dall’art. 5 del D.Lgs. n. 90/2017 (che ha riscritto l’intero titolo V del D.Lgs. n. 231/2007).

Secondo la Circolare in commento, lo scopo perseguito dal legislatore con la riforma delle sanzioni antiriciclaggio è quello di conformare il quadro normativo italiano ai più recenti orientamenti europei ed internazionali, secondo i quali i sistemi sanzionatori devono essere fondati su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare sia nei confronti di persone fisiche giuridiche responsabili delle violazioni, sia nei confronti degli organi di controllo degli enti che, con la loro condotta negligente o omissiva, abbiano agevolato o comunque reso possibile l’illecito.

Le fattispecie penali sono state quindi limitate alle ipotesi di gravi violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione, perpetrate attraverso frode o falsificazione, nonché del divieto di comunicazione dell’avvenuta segnalazione.

L’articolo 55 D.Lgs. 231/2007 prevede le seguenti sanzioni penali:

  1. reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro a carico del soggetto che, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione; alla medesima pena soggiace chi utilizza tali dati ed informazioni;
  2. reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro per chiunque, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di conservazione, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull’operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni;
  3. reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro a carico del soggetto che, essendo obbligato a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere;
  4. arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 5.000 a 30.000 euro per chi viola il divieto di comunicazione dell’avvenuta effettuazione di una segnalazione di operazione sospetta;
  5. reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 euro a 1.550 euro per chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi; alla stessa pena soggiace chi indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi.

Con riferimento al procedimento sanzionatorio, la Circolare n. 210557/ 2017 rimanda per gli aspetti di carattere generale alla circolare n. 83607 del 19 marzo 2012 emessa dal Comando Generale – III Reparto Operazioni della Guardia di Finanza.

Una volta conclusa la procedura di verifica ed individuata una violazione, i verbali di contestazione sono trasmessi dalla Guardia di Finanza all’amministrazione competente per la definizione del procedimento sanzionatorio tramite posta elettronica certificata.

Dalla ricezione della contestazione comincia a decorrere per l’Amministrazione competente il termine di due anni per la conclusione del procedimento sanzionatorio, prorogato di ulteriori 6 mesi nel caso di formale richiesta da parte dell’interessato di essere sentito nel corso del procedimento stesso.

Alle sanzioni amministrative antiriciclaggio risultano applicabili i principi generali e gli istituti disciplinati dalla Legge n. 689/1981 per quanto compatibili; in particolare è prevista la possibilità di avvalersi dell’istituto dell’oblazione di cui all’art. 16 della predetta legge in relazione alle violazioni di cui agli articoli 49 e 51 D.Lgs. 231/2007, il cui importo non sia superiore a 250.000 euro ed a condizione che il soggetto verbalizzato non si sia già avvalso della medesima facoltà nell’anno precedente alla ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede; inoltre è stata espressamente riconosciuta, nell’articolo 67 comma 3 D.Lgs. 231/2007, l’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 8 e 8 bis della legge 689/1981 in materia di cumulo giuridico e reiterazione delle violazioni.

L’articolo 67 del D.Lgs. n. 231/2007 prevede espressamente i criteri cui il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché le Autorità di vigilanza di settore devono attenersi nel graduare l’entità della sanzione da irrogare per le varie tipologie di violazioni.

In particolare, devono essere considerate le seguenti circostanze:

  1. la gravità e la durata della violazione;
  2. il grado di responsabilità e la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica;
  3. l’entità del vantaggio ottenuto e del pregiudizio cagionato a terzi;
  4. il livello di cooperazione fornito alle autorità competenti;
  5. l’adozione di misure adeguate di valutazione e mitigazione del rischio;
  6. le precedenti violazioni alle disposizioni antiriciclaggio.

Sono inoltre previste dall’art. 68 D.lgs. 231/2007 ipotesi di applicazione di sanzioni in misura ridotta, per favorire l’adempimento spontaneo delle obbligazioni derivanti dall’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio, in relazione ai procedimenti rientranti nella competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.

Per usufruire della prevista riduzione, pari a un terzo della sanzione concretamente irrogata, il destinatario del provvedimento può chiedere al predetto Ministero di pagare la sanzione in misura ridotta prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto che la irroga.

La Circolare n. 210557/2017 conclude sottolineando l’importanza, per le Unità operative della Guardia di Finanza, di procedere ad un ricostruzione dettagliata dei comportamenti illeciti sui quali si fondano le violazioni contestate, ponendo in evidenza, in modo chiaro ed univoco, gli elementi informativi necessari per una corretta determinazione dell’importo della pena pecuniaria, in attuazione dei criteri previsti dal D.Lgs. 231/2007, che, si rammenta, si pongono in rapporto di specialità rispetto alle disposizioni generali in materia contenute nell’art. 11 della legge n. 689/1981.