La recente riforma della normativa antiriciclaggio non ha risolto la vexata quaestio dell’applicabilità – nel caso di contestazione di uno degli illeciti amministrativi previsti dall’odierno testo degli articoli 56 e ss. del D.lgs. 231/07 – alle persone giuridiche, destinatarie degli obblighi antiriciclaggio, di un duplice profilo di responsabilità: da “organizzazione”, a norma del D.lgs. 231/01, in relazione alla commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio, ovvero a titolo “solidale”, in applicazione del generale principio sancito all’art. 6, comma 3, della Legge n. 689/1981.

Rimane, infatti, da sciogliere il citato nodo problematico, conseguenza – voluta o inconsapevole – dello storico difetto di compenetrazione tra la normativa 231 e gli altri ambiti del diritto interno.

A tal riguardo, sorge naturale interrogarsi su quali possibilità siano riconosciute ai soggetti obbligati – a norma dell’art. 3 del D.lgs. 231/07 (come novellato dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90) – di evitare l’estensione solidale a loro danno delle sanzioni amministrative comminate ai sensi del Capo II della “legge antiriciclaggio”, attraverso la scrupolosa previsione e compiuta attuazione di modelli organizzativi che, per la specifica natura dell’adottante e in parte prescindendo dai reati presupposti dalla normativa 231, siano orientati proprio alla prevenzione degli illeciti contemplati dalla normativa antiriciclaggio.

In proposito, un fondamentale contributo al nostro ragionamento è offerto dall’analisi del principio di responsabilità solidale nelle sanzioni amministrative condotta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22082, depositata il 22 settembre 2017.

I giudici di legittimità, nella richiamata pronuncia, hanno chiarito, in linea generale, come il meccanismo di cui all’articolo 6, comma 3, della Legge 689/81 più che operare in funzione recuperatoria delle somme dovute dall’autore del fatto illecito, tenda ad amplificare le capacità di reazione ed afflittive del sistema sanzionatorio.

Nel disegnare il perimetro applicativo del principio di diritto in commento, la Corte di Cassazione ha, difatti, affermato che “all’interno del sistema dell’illecito amministrativo la solidarietà prevista dalla legge n.689 del 1981, art. 6, non si limita ad assolvere una funzione di sola garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito col trasgressore, rendendo possibile la violazione”.

L’interpretazione in commento, specie se analizzata alla luce dell’impianto sanzionatorio contemplato dal D.lgs. 231/07, sembra essere stata trascurata dai lavori parlamentari che hanno condotto all’adozione del citato D.lgs. 90 del 2017 (legge di riforma della normativa antiriciclaggio).

Nel testo proposto all’esame del legislatore, era stato, difatti, richiesto che in caso di omessa segnalazione di operazioni sospette da parte di enti le relative sanzioni fossero inferte alle sole persone giuridiche, ritenendo la proposta impostazione coerente con il generale impianto proporzionato e dissuasivo del sistema sanzionatorio post-riforma, rifuggendo ipotesi di commina a dipendenti e persone fisiche di sanzioni pecuniarie sproporzionate alla negligenza della loro condotta e, in ogni caso, da loro insostenibili sotto il profilo economico.

L’art. 58, comma 3, prescindendo dai citati principi dei relativi lavori parlamentari e, in ogni caso, non risolvendo la menzionata dicotomia con l’impianto sanzionatorio para-penale ex 231/01, ha previsto, nei casi di omessa segnalazione di operazioni sospette, l’applicazione delle sanzioni al “personale (…) tenuto alla comunicazione o alla segnalazione (…) e responsabile, in via esclusiva o concorrente, con l’ente presso cui opera”.

La portata pratica della quaestio in trattazione appare ancora più evidente se parametrata al rischio di riciclaggio a cui sono endemicamente esposti gli intermediari finanziari ovvero se concretamente applicata, aldilà di affascinanti astrazioni, ai processi decisionali interni che devono portare all’adozione di idonei strumenti, magari coerenti ed univoci, che preservando l’ente dalle responsabilità para-penali contemplate dal D.lgs. 231/01 lo tutelino da chiamate in “correità solidale”, nel caso di contestazione di uno o più illeciti contemplati dagli artt. 56 e ss del D.lgs. 231/07.

La naturale possibilità di trovarsi al centro di complessi fenomeni di riciclaggio, di matrice transnazionale, espone gli intermediari finanziari ad ulteriori rischi in termini di perdita di reputazione e, conseguenzialmente, di clientela.

Sul rischio reputazionale si era, invero, già espressa la Banca d’Italia che, con il c.d. “Decalogo-ter” contro il riciclaggio del 12 gennaio 2001, aveva sottolineato, tra l’altro, l’importanza per un intermediario finanziario di un efficace assetto organizzativo e di scrupolosi controlli interni per evitare l’utilizzo di meccanismi finanziari per operazioni di riciclaggio.

Il menzionato “approccio basato sul rischio riciclaggio” – lo stesso, d’altra parte, che anima la predisposizione dei modelli organizzativi d’impresa ex 231/01 – deve, dunque, orientare gli intermediari nell’adozione di idonei strumenti di “profilatura” della clientela, attraverso l’operatività di veri e propri sistemi di “rating antiriciclaggio”, basati sulla storia del cliente e sulla sua quotidiana operatività.

De iure condito, potrebbe, pertanto, essere auspicabile – anche allo scopo di evitare ridondanti sovrapposizioni di modelli organizzativi, che spesso si traducono in appesantimenti burocratici imposti alla clientela ovvero in disposizioni prive di pratica attuazione negli ordinari processi di lavoro – che gli intermediari finanziari si dotassero di modelli organizzativi, ai sensi della normativa 231/01, orientati al rispetto della normativa antiriciclaggio, in tal modo tutelandosi, con un unico adempimento, da profili di responsabilità da organizzazione (nel caso della commissione di uno o più dei reati presupposto ex 231/01) e dalla responsabilità solidale di cui al richiamato art 6, comma 3, della Legge 689/81 (nel caso di contestazione di uno di uno o più illeciti disegnati dagli artt. 56 e ss del D.lgs. 231/07).