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Il contratto di affidamento fiduciario rappresenta un negozio giuridico di matrice dottrinale che si pone in alternativa agli istituti del trust e dell’atto di destinazione di cui all’art. 2645 – ter c.c. con cui il soggetto affidante assegna all’affidatario determinati beni affinché siano gestiti a vantaggio di uno o più beneficiari, in esecuzione di uno specifico programma.

La recente legge n. 112 del 22 giugno 2016, c.d. legge sul “Dopo di Noi”, contenente disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave e prive del sostegno famigliare, per la prima volta, disciplina normativamente il contratto di affidamento fiduciario.

Invero, con tale regolamentazione il legislatore ha voluto riconoscere nel nostro ordinamento l’operatività del menzionato contratto prevedendo, se rispettati determinati presupposti, l’applicazione di apposite agevolazioni fiscali in favore dei soggetti deboli.

E’, infatti, la L. n. 112/2016, all’art. 1, comma 3, ad enunciare per la prima volta il contratto di affidamento fiduciario con riferimento ai “fondi speciali”oggetto di tale negozio giuridico, prevedendo altresì, all’art. 6, una serie di presupposti – di cui si dirà infra – che il medesimo (al pari del trust e dei vincoli di destinazione di cui all’art. 2645 – ter c.c.) deve necessariamente rispettare per ottenere le agevolazioni fiscali ivi previste.

La nuova disciplina sancisce, inoltre, che i menzionati fondi speciali (costituiti e regolati da un contratto di affidamento fiduciario) siano “composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione” (art. 1, comma 3), così conferendo al predetto vincolo l’effetto di costituire in capo al fiduciario un patrimonio separato – composto dai beni destinati all’attuazione del programma – e di opporre lo stesso ai soggetti terzi.

Ebbene, il citato art. 6 prevede espressamente un’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni nel momento in cui viene avviato il processo di destinazione dei beni a favore delle persone affette da grave disabilità, così sospendendo il tributo successorio fino al venir meno del bisogno di assistenza e cura ovvero fino alla morte del disabile, a seguito della quale “il trasferimento del patrimonio residuo… è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni… in disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo” (art. 6, comma 5).

Anche l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è prevista in misura fissa in caso di premorienza della persona affetta da disabilità grave, laddove, successivamente al decesso, i beni vengano trasferiti nuovamente in capo al soggetto che ha sottoscritto il contratto di affidamento fiduciario (art. 6, comma 4).

Ciò detto, affinché il contratto di affidamento fiduciario possa beneficiare delle citate agevolazioni, esso deve presentare dei requisiti:

  • di forma, in quanto la stipula deve avvenire tramite atto pubblico;
  • di contenuto, atteso che esso deve individuare i soggetti coinvolti, la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave nonché le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle medesime;
  • in termini di obiettivi che il fiduciario si pone con il contratto in quanto devono poter essere individuabili i suoi obblighi rispetto a soggetto disabile;
  • relativi alla precisa individuazione dei beneficiari (che devono necessariamente essere le persone con disabilità grave), dei beni da destinare alla realizzazione delle finalità assistenziali e del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte con l’atto segregativo;
  • di durata, indicando il termine finale del contratto nella data in cui verrà meno la persona affetta da disabilità e le modalità di destinazione del patrimonio residuo.

In questo modo, la Legge sul “Dopo di Noi” consente all’affidatario di divenire titolare formale di posizioni soggettive dell’affidate nel solo interesse del soggetto disabile, nei cui confronti è finalizzata la destinazione del bene, sempre nei limiti del programma destinatario.

Naturalmente, i beni posti a beneficio del disabile non vengono confusi con il patrimonio dell’affidatario, il quale non potrà avvalersi delle posizioni soggettive oggetto di affidamento per rispondere delle obbligazioni contratte per cause non attinenti al richiamato programma.

Alla luce di quanto esposto, sono evidenti i vantaggi discendenti dalla stipulare contratto in parola atteso che, a differenza del trust di matrice prettamente anglosassone, esso consente di regolamentare nel rispetto delle regole civilistiche e tributarie previste dal nostro ordinamento, il trasferimento – seppur graduale – di ricchezza “Dopo di Noi” e, quindi, da una generazione all’altra.

[1] Solo l’art. 7 della l. 27 gennaio 2012, n. 3, contenente Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, prima delle modifiche apportate dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, aveva fatto un accenno a tale negozio disponendo che il piano del debitore potesse prevedere anche “l’affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori”.