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L’istituto del trust è oggetto di diverse riflessioni, sia sotto il profilo dottrinale, sia sotto quello eminentemente giurisprudenziale.

Con il presente intervento, in particolare, si desidera richiamare l’attenzione sulla sentenza n. 21614 del 26.10.2016, con cui la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, si è pronunciata in ordine ad un ricorso esperito dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un trust, in persona del proprio trustee, e del Notaio rogante.

Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Provinciale, con riferimento ad un atto di costituzione di un trust c.d. “autodichiarato”, aveva annullato l’avviso di liquidazione con cui, avverso il Notaio rogante, erano state recuperate le imposte ipotecaria e catastale nella misura proporzionale con aliquote del 2% e 1%.

In detto trust erano stati conferiti immobili e quote sociali fino al 31 dicembre 2032 o fino alla morte del disponente e trustee, con successivo trasferimento ai soggetti beneficiati discendenti del medesimo.

La Commissione Tributaria Regionale, conformemente al Giudice di prime cure, aveva ritenuto che all’atto dovesse essere applicata la tassazione in misura fissa, poiché il disponente e il trustee coincidevano e non erano ancora stati compiuti trasferimenti di beni oggetto di imposte ipotecarie o catastali.

L’Ufficio proponeva pertanto ricorso avanti la Suprema Corte, enunciando un unico motivo, consistente nella affermazione che con l’art. 2, comma 47 e ss del D.L. n. 262 del 2006, era stata “reintrodotta nell’ordinamento giuridico l’imposta sulle successioni e donazioni estendendone l’ambito di applicazione alla costituzione di vincoli di destinazione”, tra cui, appunto, l’atto di costituzione del menzionato trust autodichiarato.

In particolare, ad avviso di parte ricorrente si sarebbe dovuto osservare che: a) con il trust autodichiarato erano stati conferiti, al trustee, beni a titolo gratuito, da immettere nel trust stesso con efficacia segregante; b) il D.L. n. 262 del 2006 assoggetta gli atti di costituzione dei vincoli di destinazione all’imposta sulle successioni e donazioni; c) anche in considerazione del carattere autodichiarato del trust, la CTR aveva errato nel ritenere non trasferiti gli immobili e le quote; d) il Giudice aveva erroneamente ritenuto applicabile la misura fissa e non proporzionale alle imposte ipotecaria e catastale.

La Suprema Corte, nel ritenere tale motivo infondato, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Ufficio contro il trust e rigettato quello avanzato nei confronti del Notaio.

Il Giudice di legittimità ha infatti affermato che il trust autodichiarato costituisce una forma di donazione indiretta, con ciò a significare che il disponente beneficerà i propri discendenti non in via diretta, ma attraverso il trustee in esecuzione di un diverso programma negoziale.

Secondo la Corte di Cassazione, la costituzione di un trust produce solamente efficacia segregante in relazione ai beni che vengano in esso conferiti. Ciò per due ragioni: a) il trustee non è proprietario di tali beni, ma solo amministratore; b) i beni in questione non possono che essere trasferiti ai beneficiari, conformemente al programma negoziale stabilito per la donazione indiretta.

Tale osservazione è ritenuta fondamentale dalla Suprema Corte, perchè si evidenzia come l’Ufficio sia incorso nell’errore di considerare che il conferimento di beni in un trust dia luogo a un reale trasferimento imponibile. In realtà, un reale trasferimento “è invece all’evidenza impossibile perché del tutto contrario al programma negoziale di donazione indiretta per cui è stato predisposto e che – come si ripete – prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua “segregazione” fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari. Per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni manca quindi il presupposto impositivo della liberalità alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti”.

All’esito delle proprie argomentazioni, la Corte di Cassazione ha dunque affermato il seguente principio di diritto: “l’istituzione di un trust cosiddetto “autodichiarato”, con conferimento di immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente-trustee, con beneficiari i discendenti di quest’ultimo, deve scontare l’imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa e non proporzionale, perché la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la “segregazione” quale effetto naturale del vincolo di destinazione, una “segregazione” da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, i quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell’imposta in misura proporzionale”.