• Categoria dell'articolo:Trust

Con la Legge n. 112 del 24 giugno 2016 il legislatore ha inserito nel panorama legislativo nazionale una specifica normativa volta a soddisfare le esigenze di tutela e assistenza delle persone affette da gravi disabilità. La normativa ha come fine quello di garantire “il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità” che siano prive di un adeguato sostegno familiare, ovvero in vista del venire meno del supporto dei genitori.

Tra i principali meriti della c.d. legge sul “Dopo di Noi” rientra senz’altro quello di aver per la prima volta riconosciuto l’impiego del trust, istituto di origine anglosassone, con disposizioni del nostro ordinamento interno.

Il trust fa quindi definitivo ingresso nella cultura giuridica italiana. In altri termini, viene stimolato l’impiego virtuoso del trust al fine di assicurare l’assistenza necessaria alle persone disabili consentendo contestualmente, da un lato, di difendere il patrimonio familiare e, dall’altro, di garantire cure e protezione al singolo nel rispetto della propria personalità.

Favorendo dunque l’impiego del trust, è stata codificata implicitamente l’attitudine al conseguimento di scopi meritevoli di tutela sgombrando il campo dalle iniziali diffidenze e dalla prassi giurisprudenziale inversa. La legge n. 112/2016 possiede infatti l’ulteriore pregio di riconoscere, seppur non dichiaratamente, la possibilità di istituire il trust autodichiarato, più volte ritenuto nullo dai giudici di merito in mancanza di uno dei tratti caratteristici, ossia il trasferimento a terzi da parte del settlor dei beni costituiti in trust.

Tale impostazione, invero, è stata peraltro recentemente censurata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24614 del 2016 che, nel pronunciarsi in relazione al trattamento fiscale del trust autodichiarato, ne ha ritenuto pacifica l’ammissibilità.

Oltre al trust, la legge mira a promuovere la stipula di polizze di assicurazione, di vincoli di destinazione ex 2645 ter c.c., nonché di fondi speciali derivanti da contratti di affidamento fiduciario tramite considerevoli benefici sotto il profilo fiscale.

È dunque evidente che il legislatore abbia infatti inteso, da un lato, riconoscere ad istituti di natura privatistica importanti finalità pubblicistiche, dall’altro garantire maggiore certezza in ambito tributario.

Ed infatti, ai sensi dell’art. 6 della l. n. 112/16 è espressamente prevista un’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni nella fase in cui, tramite la specifica destinazione dei beni, viene dato avvio al percorso di tutela e segregazione del patrimonio in favore del soggetto beneficiario. Il tributo successorio resta così “sospeso” fino al venir meno del bisogno di assistenza e cura della persona disabile, ovvero fino alla morte di quest’ultima a seguito alla quale “il trasferimento del patrimonio residuo…è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni…in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo” (art. 6, comma 5).

La normativa prevede, inoltre, l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa in caso di premorienza della persona con disabilità grave, laddove, successivamente al decesso, i beni vengano trasferiti nuovamente in capo al soggetto che ha istituito il trust o il vincolo ossia nell’ipotesi di c.d. “retrocessione”.

Appare doveroso precisare che, per beneficiare del regime fiscale di favore di cui all’art. 6, la segregazione e la specifica destinazione al soggetto disabile attraverso il trust, gli atti di destinazione e i fondi speciali devono avvenire (art. 6, comma 3) tramite la stesura di un atto pubblico con la precisa identificazione dei soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli, nonché la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave in favore delle quali sono adottati gli strumenti di assistenza.

Ancora, la normativa richiede altresì l’individuazione delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone prive di autonomia, così come gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore relativamente al progetto di vita e agli obiettivi di benessere da promuovere in favore delle persone con disabilità grave indicando specificatamente gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore.

Dovranno inoltre essere individuate le persone con disabilità grave quali esclusivi beneficiari del trust, oltre i beni destinati alla realizzazione allo scopo del trust da raggiungere entro il termine finale della durata dell’istituto che è identificato nella data della morte della persona priva di autonomia.